Quota 103, Opzione Donna, Ape sociale, lavoratrici madri. Cosa cambia e i nuovi requisiti
Le istruzioni dell'INPS per i pensionamenti 2025
L’INPS ha fornito istruzioni operative per l’applicazione delle
misure pensionistiche. Le principali novità riguardano Quota 103,
Opzione Donna e Ape sociale.
Opzione Donna
La pensione anticipata Opzione Donna viene confermata per le
lavoratrici appartenenti a specifiche categorie (caregivers, invalide
civili almeno al 74%, dipendenti da aziende in stato crisi) a condizione
che siano stati raggiunti 61 anni (senza adeguamenti alla speranza di vita) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2024.
Restano, per la generalità delle lavoratrici, le riduzioni di un anno
del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni, previsti,
invece, sempre e a prescindere dalla presenza o meno di figli, per
lavoratrici «dipendenti da aziende in stato di crisi» (che hanno, cioè,
un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale attivo al
1° gennaio 2025 o in data successiva), per le quali, quindi, il
requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione è ridotto a 59 anni in luogo di 61 anni.
La pensione decorre trascorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti
per le dipendenti e 18 mesi per le autonome e il calcolo della pensione
viene effettuato secondo le regole del sistema contributivo. In ogni
caso, la pensione può essere richiesta in qualsiasi momento successivo
alla prima decorrenza utile, fermo restando la maturazione dei requisiti
e delle condizioni previste dalla legge entro il 31 dicembre 2024.
Leggi la scheda dedicata ad Opzione Donna.
Quota 103 (Pensione anticipata flessibile) : come funzionerà quest’anno?
Riguardo alla pensione anticipata Quota103, la Legge di bilancio ha
esteso il diritto a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che
raggiungono, entro il 31 dicembre 2025, 62 anni di età e
41 anni di contributi, perfezionati anche con il cumulo gratuito di
tutti gli spezzoni contributivi non coincidenti presenti nelle diverse
gestioni previdenziali Inps, con esclusione di quelli accreditati nelle
Casse private di previdenza obbligatoria.
Il calcolo della pensione avviene con il sistema contributivo e
l’importo dell’assegno non può eccedere le quattro volte il trattamento
minimo Inps (cioè 2.413,6€ lordi al mese) per le mensilità percepite
fino al raggiungimento dell’età pensionabile, attualmente pari a 67
anni, dopodichè la pensione viene messa in pagamento per l’intero
importo spettante.
La pensione decorre trascorsi 7 mesi dalla maturazione dei requisiti
per il settore privato e nove mesi per il settore pubblico ed è
totalmente incumulabile con i redditi da lavoro, dipendente o autonomo,
con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale entro 5.000€
annui.
Leggi la scheda dedicata a Quota 103.
Ape sociale: prorogata per il 2025
L'indennità Ape Sociale viene prorogata per tutto il 2025 e
confermata in tutte le sue caratteristiche, a partire dal requisito
anagrafico più elevato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, pari a 63 anni e 5 mesi.
La domanda di verifica delle condizioni va presentata entro il 31 marzo 2025; 15 luglio 2025 e 30 novembre 2025.
Le
categorie che possono richiedere l’indennità sono identiche a quelle
delle precedenti versioni (disoccupati, caregivers e invalidi al 74% con
30 anni di contributi; addetti ad attività gravose con 36 anni di
contributi) e rimane in vita il divieto di cumulo con i redditi di
lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro
un massimo di 5.000€ annui, pena la decadenza dal diritto all’indennità
stessa.
Come
è noto, l’assegno non può superare l’importo massimo di 1.500 euro
lordi mensili e non comprende tutte le voci accessorie tipiche della
pensione, di cui i titolari di Ape potranno beneficiare solo al
raggiungimento della pensione di vecchiaia o di un’eventuale altra
pensione anticipata rispetto all’età pensionabile.
Leggi la scheda dedicata all'Ape Sociale.
Lavoratrici madri: i nuovi requisiti per l'accesso alla pensione
La legge di bilancio ha ulteriormente arricchito la possibilità di riduzione del requisito di età per l’accesso alla pensione a favore delle lavoratrici madri che rientrano nel sistema contributivo (non hanno, cioè, contribuzione accreditata al 31 dicembre 1995) che possono, quindi, anticipare il momento del pensionamento.
Tra le lavoratrici in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre
1995, unica eccezione è prevista per quelle che hanno effettuato
l’opzione al contributivo, ma soltanto per il conseguimento della
pensione di vecchiaia ordinaria con 67 anni e 20 anni di contributi, in
quanto la scelta per il calcolo contributivo non consente la possibilità
di accedere ai trattamenti pensionistici tipici dei contributivi puri.
La
riduzione del requisito anagrafico ora è pari a quattro mesi per
ciascun figlio nel limite massimo di 16 mesi in presenza di quattro o
più figli (prima il massimo era di 12 mesi), mentre resta
invariato il beneficio alternativo in base al quale la lavoratrice può
richiedere l’aumento del coefficiente di trasformazione maggiorato di un
anno in presenza di uno o due figli o di due anni in presenza di tre o
più figli, beneficio, questo, che incide, invece, sulla misura della
prestazione.
L’Inps, precisa, inoltre, le tipologie di pensione per le quali, nel sistema contributivo, si può beneficiare della riduzione:
- pensione
di vecchiaia all’età di 67 anni unitamente a 20 anni di contributi e
importo soglia pari ad una volta il valore dell’assegno sociale;
- pensione di vecchiaia all’età di 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione effettiva;
- pensione
anticipata all’età di 64 anni unitamente ad almeno 20 anni di
contribuzione effettiva e importo soglia di 3, 2,6 o 2,8 volte l’assegno
sociale.
L’applicazione
del beneficio non avviene d’ufficio e, quindi, è necessario che
l’interessata lo richieda al momento della presentazione della domanda
di pensione.
Incremento delle pensioni pari o inferiori al TM
La legge di bilancio 2025 ha riconosciuto un incremento
alle pensioni lorde, complessivamente in pagamento, di importo non
superiore al trattamento minimo Inps (603,4€ nel 2025) pari al 2,2% per
il 2025 e all’1,3% per il 2026.
INCREMENTO
MASSIMO MENSILE (art.1, comma 310, legge n. 197/2022, come modificato
dall’art. 1, comma 177, della legge di Bilancio 2025) |
Trattamento Minimo |
%
incremento
|
Incremento massimo riconosciuto |
Importo massimo riconosciuto |
603,40 € |
2,2% |
13,27 € |
616,67 € |
Ricordiamo
che tali somme, corrisposte con la stessa cadenza di pagamento della
pensione, sono fiscalmente imponibili e, conseguentemente, assoggettate a
tassazione. Non rilevano, invece, ai fini del superamento dei limiti
reddituali previsti in ciascun anno per il diritto a tutte le
prestazioni collegate al reddito.
Incremento della maggiorazione sociale
E’ stato riconosciuto, inoltre, un incremento della maggiorazione sociale dei
trattamenti pensionistici di 8 euro al mese per il solo 2025.
Contestualmente, il limite reddituale massimo oltre il quale
l’incremento non è riconosciuto è incrementato di 104 euro annui.
Questi
incrementi sono riconosciuti d’ufficio dall’INPS ai soggetti già
titolari della maggiorazione sociale e del relativo incremento.