INFORMAZIONE AGLI ASSISTITI Carta dei Servizi Alto Adige Südtirol

INFORMAZIONE AGLI ASSISTITI  Carta dei Servizi  Alto Adige Südtirol

19/09/2019



Il medico di famiglia e l’Aggregazione Funzionale Ter-ritoriale (AFT)

Chi è il medico di famiglia?

Il medico di famiglia è il medico di fiducia del cittadino e svolge nei suoi confronti compiti di diagnosi, cura,  riabilitazione, prevenzione e di educazione sanitaria.

E' un libero professionista che svolge la propria attività in regime di convenzione con il Sistema Sanitario Provinciale.

 

Concorre, unitamente alle altre fi­gure professionali operanti nel Servizio Sa­nitario, a realizzare la conti­nuità dell'assistenza nel territorio e ad assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall'A­zienda per l'erogazione dei livelli essenzia­li e appropriati di assistenza.

 

Per la scelta del medico il cittadino, munito di codice fiscale e della tessera sanitaria, deve recarsi al Distretto competente per territorio. E' possibile l'iscrizione ad un medico con ambulatorio in un comune o in un ambito territoriale diverso da quello di residenza presentando apposita domanda – il modulo è rilasciato dal Distretto - sul quale il medico scelto dovrà esprimere la propria accettazione.

 

Chi può iscriversi al medico di famiglia?

Possono iscriversi tutti i cittadini residenti nell'ambito territoriale di competenza e gli aventi diritto per motivi di studio, cura e lavoro temporaneamente presenti, di età superiore a 14 anni.

Secondo l'attuale normativa c'è l'obbligo di iscrizione al pediatra per i primi 6 anni: successivamente, i genitori possono anche scegliere di passare il figlio alle cure del medico di medicina generale; per contro il genitore può mantenere il pediatra curante fino ai 16 anni di età del figlio per motivazioni cliniche, dietro richiesta scritta e motivata alla Azienda Sanitaria e con l'assenso scritto del pediatra stesso. Le domande passano al vaglio di una apposita commissione sanitaria.

 

Il rapporto tra medico di famiglia e paziente

Si basa sul rapporto di fiducia. Questo obiettivo sarà raggiunto tanto più facilmente quanto più si instaurerà un rapporto di conoscenza e fiducia reciproca tra il paziente e il suo medico di famiglia.

 

Se nel rapporto col medico ci fossero delle incomprensioni, la cosa migliore è il dialogo, per poter esprimere il proprio punto di vista e sentire quello del sanitario: alla base dell'assistenza al paziente, perché vi sia collaborazione nelle cure, deve esistere un rapporto tra assistito e medico improntato alla fiducia e stima reciproca.

 

L'assistito può revocare il proprio medico di famiglia in qualunque momento e senza motivazioni mediante una comunicazione scritta da presentare agli Uffici Amministrativi di un Distretto Sanitario.

Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve/può effettuare una nuova scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.

 

Anche i medico che non intenda prestare la propria opera in favore di un assistito può in ogni tempo ricusare la scelta dandone comunicazione alla competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata da eccezionali ed accertati motivi di incompatibilità. Tra i motivi della ricusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la ricusazione decorre dal 16° giorno successivo alla sua comunicazione.

 

Non è consentita la ricusazione quando nell'ambito territoriale di scelta non sia operante altro medico, salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del Comitato di Azienda.

 

Qual è l'orario di attività del medico di famiglia?

Il medico di famiglia fra attività ambulatoriale, domiciliare e rintracciabilità telefonica, opera dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 nei giorni prefestivi.

Nella restante parte degli orari (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 delle giornate feriali, dalle ore 10.00 del prefestivo infrasettimanale fino alle ore 08.00 del primo giorno feriale successivo, dalle ore 08.00 del sabato alle ore 08.00 del lunedì) è sostituito dal Servizio di Continuità Assistenziale.

 

In caso di assenza il medico è tenuto ad informare adeguatamente gli assistiti (es: esposizione per tempo di idoneo avviso presso l'ambulatorio, messaggio in segreteria telefonica, ecc.…) indicando il periodo di assenza, il nominativo del medico che lo sostituisce, indirizzo ed orario di ambulatorio, recapito telefonico.

 

Il medico di famiglia ha l'obbligo della disponibilità nelle fasce orarie di normale attività (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi) mediante contatto personale o telefonico.

I recapiti telefonici (telefono fisso e/o cellulare) del proprio medico di famiglia sono disponibili presso gli Uffici Amministrativi del Distretto Sanitario e nella presente Carta dei Servizi.

 

Lo studio del medico di famiglia (MMG) – Requisiti e apertura.

Lo studio del MMG è uno studio privato ed è considerato punto di erogazione di servizi del Servizio  Sanitario Nazionale/Provinciale (come ospedali, ambulatori specialistici, farmacie, ecc.).

 

Il MMG deve avere obbligatoriamente almeno uno studio medico dove ricevere i propri assistiti (studio principale) e, a sua discrezione, può svolgere la propria attività anche presso altri studi (studi secondari).

La localizzazione dello studio da parte del medico è libera purchè all'interno dell'ambito territoriale dove risulta essere convenzionato.

 

Lo studio medico:

  • deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della medicina generale, di sala d'attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
  • deve essere mantenuto in ordine e pulito.
  • deve essere adibito esclusivamente ad uso di studio medico e non devono essere presenti altre attività non sanitarie.
  • deve essere aperto per 5 giorni alla settimana.
  • l'orario congruo e proporzionale al numero di assistiti con il nominativo del medico deve essere esposto all'ingresso dello studio medico.
  • l'orario di apertura comunque non potrà essere inferiore a:

- 5 ore settimanali fino a 500 assistiti

- 10 ore settimanali da 500 a 1.000 assistiti

- 15 ore settimanali fino a 1.575 assistiti

- 17,30 ore settimanali oltre 1.575  assistiti.

 

Il medico di famiglia può decidere le modalità di ricevimento degli assistiti, che può avvenire ad accesso libero, su appuntamento o in forma mista. Comunicazione a tale riguardo dovrà essere fornita agli assistiti.

 

Lo studio, ove possibile, deve avere un accesso privo di barriere architettoniche oppure avere strumenti per il superamento delle stesse. In caso contrario il medico deve rendersi disponibile ad effettuare visite domiciliari a favore degli assistiti che, a causa di barriere architettoniche, potrebbero avere problemi di accesso allo studio.

 

Il personale collaboratore di studio

Segretaria (ove presente): svolge  funzioni amministrative e burocratiche
Personale sanitario (Infermiere, ove presente): svolge funzioni sanitarie tra cui la possibilità di fornire consigli ai pazienti.

I collaboratori di studio hanno un ruolo molto importante nello svolgere incarichi di tipo amministrativo e nel fornire prestazioni/informazioni sanitarie (nel caso del personale sanitario). Ciò consente di aumentare e migliorare l'offerta di prestazioni agli assistiti.

 

Quali sono le attività svolte dal medico di famiglia?

  • Gestisce le patologie acute e croniche in accordo con l'assistito.
  • Gestisce a domicilio i pazienti in assistenza domiciliare integrata (ADI) e programmata (ADP) con interventi programmati a domicilio a favore degli assistiti non deambulabili.
  • Tiene ed aggiorna una scheda sanitaria individuale per ogni assistito.
  • Deve essere contattabile direttamente o indirettamente (ad es. mediante cellulare, segreteria telefonica o personale addetto) dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.
  • L'attività medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.
  • La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10.00; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore 10.00, la visita dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno successivo, sabato compreso. Non è dovuto alcun compenso per la visita domiciliare se richiesta con le modalità sopra indicate. Premesso che l'urgenza è di competenza del Servizio di emergenza, la chiamata urgente recepita (valutato l'effettivo carattere di urgenza) deve essere soddisfatta dal medico entro il più breve tempo possibile mediante accesso domiciliare o allertando il numero unico di emergenza 112.
  • Nei giorni prefestivi la visita domiciliare deve essere eseguita nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10.00, con l'obbligo di effettuare l'attività ambulatoriale per i medici che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.
  • Il MMG, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita, indagini di laboratorio e specialistiche, prestazioni specialistiche o proposta di ricovero. Acquisita la consulenza, qualora lo ritenga opportuno, può adottare il percorso diagnostico-terapeutico indicato dallo specialista.
  • Il MMG organizza sia la compilazione di richieste/ricette sia le visite mediche con eventuale lettura di consulti/referti. Riceve gli informatori scientifici e del farmaco con modalità tali da rispettare esigenze dei pazienti e utilità dell'informazione.

Quali sono le prestazioni fornite dal medico di famiglia : Il medico di famiglia fornisce prestazioni gratuite e prestazioni a pagamento.

 

-  Prestazioni gratuite

 

  1. le visite ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico;
  2. le visite domiciliari per i pazienti non trasferibili in ambulatorio;
  3. gli interventi medici di competenza nella Assistenza Domiciliare Integrata (ADI); questa speciale forma di assistenza, assieme agli eventuali interventi sociali, permette di assistere al proprio domicilio il paziente affetto da gravi patologie;
  4. l'Assistenza Domiciliare Programmata (ADP);
  5. le certificazioni per l'idoneità allo svolgimento di attività sportive non agonistiche nell'ambito scolastico a seguito di specifica richiesta scritta e firmata dell'autorità scolastica competente e quelli per l'attività sportiva non agonistica extrascolastici fino a 18 anni ed i certificati per malattia (incapacità lavorativa);
  6. I certificati di idoneità per l'attività di volontariato, purché non necessitanti di particolari accertamenti bio-umorali e/o strumentali;
  7. l'esecuzione delle vaccinazioni anti-influenzali per i soggetti a rischio (età superiore a 65 anni, cardiopatici, diabetici, asmatici, ecc.) nell'ambito delle campagne vaccinali organizzate dall'Azienda;
  8. l'esecuzione di ulteriori prestazioni aggiuntive (vedere elenco esposto presso l'ambulatorio);
  9. la disponibilità telefonica alla ricezione delle chiamate dei propri assistiti al di fuori della fascia oraria di attività ambulatoriale tramite segreteria telefonica dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi o mediante cellulare (vedi elenco);
  10. la ricerca tramite portale Tessera Sanitaria e la trascrizione dell'eventuale esenzione ticket per motivi di reddito del paziente relativamente alla prescrizione di farmaci e di prestazioni di assistenza specialistica, ove richiesto dall'assistito;
  11. la consegna all'assistito, su sua richiesta, in caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico o in caso di revoca o ricusazione della scelta, di una relazione clinica sintetizzata in base alle informazioni contenute nella scheda sanitaria individuale.

 

  • Prestazioni a pagamento

 

Sono tutte le prestazioni non comprese tra quelle erogate gratuitamente.

L'elenco delle prestazioni a pagamento e il relativo costo (tariffario) deve essere esposto nella sala d'attesa dello studio medico, deve essere di facile ed immediata comprensione da parte del paziente e in ogni caso il medico deve informare il paziente che la prestazione è a pagamento e ottenerne il preventivo consenso alla effettuazione della stessa.

Ogni prestazione a pagamento è soggetta all'emissione di regolare fattura.

 

La visita ambulatoriale

La visita ambulatoriale viene effettuata nello studio del medico che è aperto 5 (cinque) giorni alla settimana, di norma su appuntamento. L'orario di apertura è esposto presso lo studio.

Nelle giornate prefestive infrasettimanali il medico non è tenuto ad aprire l'ambulatorio il pomeriggio, mentre è obbligato all'apertura se l'attività viene svolta al mattino.

La visita domiciliare

Nel caso in cui il paziente - a giudizio del medico - non sia trasportabile presso lo studio, viene assicurata la visita domiciliare come segue:

  • in giornata se la richiesta di visita è effettuata entro le ore 10.00;
  • qualora invece la richiesta pervenga oltre le ore 10.00, la visita potrà essere effettuata entro le ore 12.00 del giorno successivo.

Nei giorni prefestivi il medico è tenuto a recepire le richieste di visita fino alle ore 10.00.

Per quanto sopra, lo studio del medico deve essere dotato di idonei strumenti di ricevimento delle chiamate.

Il medico di famiglia ha l'obbligo della disponibilità nelle fasce orarie di normale attività (dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni feriali e dalle ore 8.00 alle ore 10.00 dei giorni prefestivi) mediante contatto personale o telefonico. Per le urgenze e le emergenze è attivo il 112.

L'assistenza farmaceutica

La prescrizione di medicinali avviene, per qualità e quantità, secondo l'evidenza scientifica, le indicazioni terapeutiche e le norme prescrittive.

Il medico può rilasciare ricette farmaceutiche per patologia cronica anche in assenza del paziente quando, a suo giudizio, non ritenga necessaria la visita.

Ogni medico di famiglia si assume personalmente la responsabilità delle sue prescrizioni e pertanto, proprio per la particolare conoscenza globale dei problemi sanitari del paziente, non è obbligato a trascrivere sul ricettario provinciale – se non lo ritiene opportuno – i farmaci consigliati da altri medici, ancorché specialisti pubblici o privati, oppure se i farmaci non rispettano specifiche linee guida o le disposizioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Nel caso di prescrizione impropria il medico può essere oggetto di procedimento disciplinare, amministrativo e - in qualche caso - anche penale.

 

 

Le richieste di indagini specialistiche

 

Il medico di famiglia, ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita o esami specialistici indicando la diagnosi o il sospetto diagnostico.

Lo specialista formula esauriente risposta scritta da consegnare al paziente che la porterà “al medico curante”.

Lo specialista pubblico, qualora lo ritenga necessario per rispondere al quesito diagnostico postogli dal medico di famiglia, richiede personalmente sul ricettario del Servizio Sanitario eventuali ulteriori accertamenti diagnostici.

Il medico di famiglia non può apporre sulle richieste di visite specialistiche l'indicazione di priorità o di urgenza quando non sussistano fondate motivazioni cliniche.

Nel caso di indicazione di priorità o di urgenza non giustificata, il medico può essere oggetto di procedimento disciplinare.

Il cittadino può prenotare direttamente al CUP (numero 0471 457 457) - senza la ricetta del medico di famiglia – le prestazioni relative alle seguenti specialità: odontoiatria, ostetricia e ginecologia, pediatria, psichiatria, oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), attività dei servizi di prevenzione e consultoriali.

E' compito del medico di famiglia o dello specialista che compila la ricetta indicare il codice di esenzione per reddito qualora l'assistito ne abbia diritto e ne faccia esplicita richiesta al momento della compilazione della stessa.

Il ricovero in ospedale

 

Il medico di famiglia può proporre il ricovero in ospedale in caso di fatti acuti e/o non altrimenti risolvibili ambulatoriamente o a domicilio. La proposta di ricovero deve essere accompagnata da apposita scheda compilata dal medico di famiglia.

Considerato che il medico di famiglia ha comunque la responsabilità complessiva in ordine alla tutela della salute del proprio assistito, è necessario che il paziente lo informi di tutti gli altri eventuali ricoveri effettuati.

Le Aggregazioni Funzionali Territoriali

In provincia di Bolzano l'assistenza medica a carico del Servizio Sanitario Provinciale viene erogata dalle Aggregazioni Funzionali Territoriali.

 

L'Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) è un raggruppamento di medici di famiglia incaricato di garantire per l'intera giornata e per tutti i giorni della settimana, la tutela della salute della popolazione di riferimento, vale a dire degli iscritti ai medici partecipanti a quella Aggregazione Funzionale Territoriale.

A seguito dell'attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali in Provincia di Bolzano, un assistito troverà almeno un medico della propria AFT di appartenenza a cui rivolgersi nella fascia compresa dalle ore 08.00 alle ore 20.00 per prestazioni mediche non differibili/urgenti.

 

I medici di famiglia di una AFT sono tenuti a svolgere gratuitamente l'attività ambulatoriale come sopra descritto a favore di tutti i cittadini iscritti all'AFT di cui fanno parte in caso di prestazioni mediche non differibili (urgenti), mentre l'assistenza domiciliare e quella programmata è garantita dal medico del singolo paziente.

 

La valutazione dell'urgenza/non differibilità della prestazione viene fatta dal medico a seguito di contatto con l'assistito e dopo aver valutato le problematiche esposte, assumendosene tutte le responsabilità medico-legali del caso.

 

Per prestazioni mediche urgenti si intendono quelle per motivi clinici e non per motivi amministrativi: non costituiscono una prestazione medica urgente, ad esempio, un certificato di continuazione di malattia, il rinnovo di una prescrizione farmaceutica in corso di terapia cronica, la richiesta di esami del sangue da parte del cittadino. Questi possono essere richiesti direttamente al proprio medico di famiglia.

 

 

Come faccio a sapere qual è la mia Aggregazione Funzionale Territoriale?

 

L'Aggregazione Funzionale Territoriale a cui il paziente appartiene è quella a cui il proprio medico di famiglia partecipa. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso gli sportelli amministrativi dei Distretti Sanitari. Ogni medico è tenuto ad esporre la presente Carta dei Servizi nel proprio studio medico.

 

Cosa posso fare e a chi devo rivolgermi se ritengo di non avere ricevuto risposte adeguate al mio bisogno di salute da parte del medico di famiglia?

 

I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli obblighi e dei compiti previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale (ACN) e dall'Accordo Integrativo Provinciale (AIP).

Se il paziente ritiene di non avere ottenuto risposte adeguate relativamente agli obblighi e ai compiti previsti dall'ACN o dall' AIP (ad es. orari di apertura dello studio, mancata effettuazione o prescrizione di prestazioni assistenziali previste dall'ACN, pagamento di prestazioni ecc.), può chiedere chiarimenti al proprio medico di famiglia.

 

Ove i chiarimenti non fossero sufficienti, il paziente può presentare un reclamo scritto all'Ufficio Relazioni e Comunicazioni con il Pubblico spiegando quanto occorso presso le seguenti sedi comprensoriali:

  • Ufficio comunicazioni, relazioni con il pubblico – Via Ospedale 11 – 39031 BRUNICO – 0474 581004
  • Ufficio comunicazioni e relazioni con il pubblico – Via L.Böhler 5 – 39100 BOLZANO – 0471 909823
  • Ufficio relazioni con il pubblico – Via Rossini 5 – 39012 Merano - 0473 264985
  • Ufficio relazioni con il pubblico – Via Dante 51 – 39042 Bressanone – 0472 812145.

 

La gestione del reclamo, che è regolamentata dall'ACN, prevede la contestazione per iscritto da parte dell'Azienda dell'addebito al medico entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il medico ha la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito se lo richiede.

 

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o un suo delegato, valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso, procede all'archiviazione del caso o alla irrogazione della sanzione prevista.

 

Le violazioni accertate di maggiore gravità comportano il deferimento del medico alla commissione provinciale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:

  1. a) un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di provincia;
  2. b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore provinciale alla Sanità o organo competente;
  3. c) 3 componenti di parte medica, di cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi tra i medici di medicina generale della Provincia ed 1 designato dall'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano con funzione di vicepresidente

che provvederà all'esame del caso e all'erogazione delle eventuali sanzioni previste.

 

Alla fine del procedimento il cittadino riceverà una risposta scritta relativamente al richiamo presentato e agli eventuali provvedimenti adottati.

 

Nel caso il paziente ritenesse di aver subito un danno di qualche tipo conseguente ad una prestazione sanitaria ricevuta o non erogata dal proprio medico di famiglia, oltre a segnalarlo all'Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda Sanitaria, deve rivolgersi, per l'attivazione delle procedure previste, all'Ordine dei Medici della Provincia di Bolzano per la parte deontologica e/o alla Magistratura ordinaria per la parte legale.

    La Continuità Assistenziale

 
   

Cosa fare di notte nei giorni feriali e di giorno e notte nei giorni prefestivi, festivi e festivi infrasettimanali?

Il Servizio di Continuità Assistenziale.

 

Durante la notte (dalle ore 20.00 alle ore 8.00), dalle ore 10.00 dei giorni prefestivi alle ore 08.00 del primo giorno feriale successivo, dalle ore 08.00 del sabato e durante i giorni festivi fino alle ore 08.00 del primo giorno feriale successivo, è in funzione il Servizio di Continuità Assistenziale.

 

Per gli assistiti residenti nei comuni di Andriano, Appiano, Bolzano, Bronzolo, Caldaro, Frazione di Cardano (comune di Cornedo), Laives, Meltina, Nalles, San Genesio, Terlano e Vadena, è in funzione il Servizio di Continuità Assistenziale - garantito da medici convenzionati o incaricati - che assicurano gratuitamente ai residenti le prestazioni sanitarie non differibili. Il numero telefonico da contattare è lo 0471 908288.

 

Per gli assistiti degli altri comuni della provincia di Bolzano, il Servizio di Continuità Assistenziale è svolto sotto forma di disponibilità domiciliare – singolarmente o in forma associata (a turno) - dai medici di famiglia.

I medici di famiglia garantiscono gratuitamente le prestazioni sanitarie non differibili ai cittadini a loro iscritti o iscritti a uno dei medici facenti parte dell'Aggregazione Funzionale Territoriale, se la Continuità Assistenziale viene effettuata a turno.

In tale caso dovrà essere contattato il numero telefonico unico …………………………….. .

 

Per gli assistiti non residenti nell'ambito territoriale afferente alla sede di servizio della Continuità Assistenziale o non iscritti a un medico dell'Aggregazione Funzionale Territoriale di riferimento, la visita medica è a pagamento, con le tariffe previste per le visite occasionali (visita ambulatoriale € 40,00 – visita domiciliare € 60,00).

 

Il ricorso al Pronto Soccorso è consigliato unicamente per i casi di reale urgenza, al fine di evitare sovraccarichi di visite che potrebbero essere tranquillamente posticipate al giorno successivo.

Nel dubbio, prima di un accesso inutile al Pronto Soccorso dell'Ospedale, è sempre opportuno consultare il Servizio di Continuità Assistenziale, che può valutare il caso (telefonicamente o mediante visita ambulatoriale o domiciliare) e indirizzare il paziente ad un utilizzo appropriato della struttura sanitaria più adatta al suo bisogno di salute.

 

Il medico di Continuità Assistenziale, sulla base della patologia riferita ed in scienza e coscienza, effettua gli interventi terapeutici ritenuti necessari, compreso l'eventuale diretto allertamento del servizio di urgenza ed emergenza territoriale.

Il medico di Continuità Assistenziale garantisce inoltre le seguenti prestazioni:

  • le certificazioni di malattia per il lavoratore per un massimo di 3 giorni;
  • le prescrizioni farmaceutiche per una terapia non rinviabile e per coprire un ciclo di terapia non superiore a 48/72 ore;
  • la constatazione di decesso.