Inps-Corresponsione Quattordicesima mensilità 2021

Inps-Corresponsione Quattordicesima mensilità 2021

01/07/2021



Dal prossimo 1° luglio l’Inps erogherà d’ufficio la quattordicesima mensilità (cd. somma aggiuntiva, di cui all’art. 5, cc. da 1 a 4 della L. n. 127/2007) a favore di quei pensionati che rientrano in determinati limiti reddituali in relazione agli anni di contribuzione versata e che al 30 giugno 2021 abbiano compiuto i 64 anni di età. Lo rende noto l’Istituto previdenziale con massaggio n. 2407/2020, con il quale, come di consueto, vengono fornite indicazioni operative.
La verifica del diritto alla somma aggiuntiva viene effettuata:
- in caso di prima concessione, sulla base della verifica di tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2021 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva). Sono presi in considerazione anche i redditi diversi, conseguiti sempre nel 2021;
- diversamente, nel caso di concessione successiva alla prima sono presi a riferimento: 1) i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati (DPR n. 1388/1971); 2) i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2020.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017.
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, fermo restando che, dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia
di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
I limiti di reddito entro una volta e mezzo il trattamento minimo Inps (TM € 515,58) per il diritto alla Somma Aggiuntiva, nel 2021, sono rispettivamente di:
€ 10.053,81 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 10.490,81 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
€ 10.599,81 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 10.708,11 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione.
In questo caso, sempre nel 2017, gli importi della quattordicesima sono stati incrementati del 30%, arrivando rispettivamente a € 437,00, € 546,00 ed € 655,00 in base ai contributi versati durante la carriera lavorativa (fino a 15 anni, oltre 15 e fino a 25 anni, oltre 25 anni).
I limiti di reddito entro una volta e mezzo e due volte il trattamento minimo Inps, per il diritto alla Somma Aggiuntiva, sono rispettivamente:
€ 13.405,08 limite di reddito entro cui la somma aggiuntiva spetta per intero;
€ 13.741,08 limite di reddito corrispondente alla prima fascia di contribuzione;
€ 13.825,08 limite di reddito corrispondente alla seconda fascia di contribuzione;
€ 13.909,08 limite di reddito corrispondente alla terza fascia di contribuzione.
In questo caso invece gli importi della somma aggiuntiva sono riconosciti, rispettivamente, nella misura di € 336,00, € 420,00 e € 504,00 sempre in base ai versamenti contributivi.
Per quanto riguarda le pensioni della Gestione privata e dei lavoratori di spettacolo e sport, la platea interessata al riconoscimento d’ufficio della somma aggiuntiva sulla mensilità di pensione di luglio 2021 include i soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Si rammenta che la “Quattordicesima mensilità” non spetta sulle seguenti prestazioni:
044 (INVCIV), 077, (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92).
Parimenti, essa non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:
• pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
• trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
• pensioni della ex SPORTASS.
L’Istituto inoltre segnala che, nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla Quattordicesima del 2021 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
Con riferimento alle Pensioni della Gestione pubblica, la platea interessata al riconoscimento d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 riguarda i soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2021, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione “PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:
soggetti ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, per cause diverse da quella del punto precedente, con l’indicazione della relativa motivazione.
I redditi utilizzati dall’Istituto per la lavorazione della Quattordicesima mensilità sono quelli trasmessi dagli interessati tramite domande web o inseriti dalle Strutture territoriali nell’applicativo on line, entro il giorno 10 maggio 2021. In assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell’ultima campagna reddituale, ossia i redditi dell’anno 2018.
In assenza di tali redditi, la posizione non è stata elaborata e dovrà essere gestita a cura della Struttura territoriale.
L’Inps informa anche che sono state scartate le pensioni delle Gestioni pubbliche e private dei soggetti che alla data di elaborazione risultavano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono stati esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank in
ragione delle informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita. In questo caso, una volta sanata la propria condizione di irreperibilità negli archivi dell’Istituto, gli interessati potranno presentare la domanda per l’attribuzione del beneficio.
In generale, informa ancora l’Inps, ai pensionati beneficiari viene inviata, con spedizione centralizzata, la comunicazione dedicata con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
Per i beneficiari, nei confronti dei quali risultino somme da recuperare a titolo di somma aggiuntiva non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione con l’indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.
Inoltre, coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 (per la Gestione privata ed ex ENPALS) o dal 1° luglio 2021 (per le pensioni della Gestione pubblica) al 31 dicembre 2021 e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima sarà, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2021.
Ricordiamo che coloro che non ricevano la quattordicesima mensilità, ma ritengono di averne diritto, possono presentare apposita domanda di ricostituzione attraverso il Patronato INAS CISL.